Credito d’imposta sanificazione: istanze da trasmettere a partire dal 4 ottobre fino al 4 novembre 2021

Per gli operatori economici (soggetti esercenti attività d’impresa, arti, professioni, nonché enti commerciali) il legislatore ha introdotto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione nella misura del 30%, nel limite di € 60.000 per beneficiario, calcolato sulle spese sostenute per i mesi da giugno ad agosto 2021.

Possono essere ammesse al beneficio le seguenti spese:
● la sanificazione degli ambienti
● la somministrazione di tamponi
● l’acquisto di DPI (mascherine, guanti visiere, occhiali, tute da protezione, ecc.),
● l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
● l’acquisto di termometri, termoscanner
● i dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con provvedimento del 15.07.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i modelli e le istruzioni necessarie per la richiesta, che dovrà essere inviata in modalità telematica a decorrere dal prossimo 04.10.2021 e fino al prossimo 04.11.2021. L’invio dovrà essere effettuato attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato).

Il credito d’imposta può essere utilizzato nel modello Redditi 2022 o in compensazione tramite modello F24, non è tassato ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi.

Fonte:
Articolo 32 DL n. 73 del 25.05.2021, convertito in Legge n. 106 del 23.07.2021