Sospensione versamenti dicembre: tempi stretti per la verifica

Alcune categorie di contribuenti hanno l’opportunità di beneficiare della sospensione dei versamenti di dicembre.

Il decreto ristori quater (Dl 157/2020, art. 2) ha infatti disposto la sospensione dei versamenti di dicembre relativi a ritenute alla fonte e trattenute per addizionale regionale e comunale (operate in qualità di sostituti d’imposta), IVA e contributi previdenziali ed assistenziali.

In sintesi il beneficio riguarda principalmente i contribuenti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro che hanno registrato in novembre 2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019. La verifica del calo di fatturato deve essere elaborata in tempi stretti in vista dell’imminente scadenza del 16 dicembre.

Nel dettaglio i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2020 oggetto di “sospensione” sono:

  • IVA periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza fissata al 16.12.2020);
  • acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef scadenza fissata al 16.12.2020);
  • contributi previdenziali e assistenziali (scadenza fissata al 16.12.2020).

I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.03.2021;
  • con il pagamento di quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 16.03.2021.

soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione:

  • indipendentemente dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
    • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
    • diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
  • indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dallarticolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020;
  • con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come da ultimo individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26/11/2020;
  • rientranti nei settori economici indicati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 o che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020.