Sospensione versamenti dicembre: tempi stretti per la verifica
Alcune categorie di contribuenti hanno l’opportunità di beneficiare della sospensione dei versamenti di dicembre.
Il decreto ristori quater (Dl 157/2020, art. 2) ha infatti disposto la sospensione dei versamenti di dicembre relativi a ritenute alla fonte e trattenute per addizionale regionale e comunale (operate in qualità di sostituti d’imposta), IVA e contributi previdenziali ed assistenziali.
In sintesi il beneficio riguarda principalmente i contribuenti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro che hanno registrato in novembre 2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019. La verifica del calo di fatturato deve essere elaborata in tempi stretti in vista dell’imminente scadenza del 16 dicembre.
Nel dettaglio i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2020 oggetto di “sospensione” sono:
- IVA periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza fissata al 16.12.2020);
- acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef scadenza fissata al 16.12.2020);
- contributi previdenziali e assistenziali (scadenza fissata al 16.12.2020).
I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16.03.2021;
- con il pagamento di quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 16.03.2021.
I soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione:
- indipendentemente dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020;
- con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come da ultimo individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26/11/2020;
- rientranti nei settori economici indicati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 o che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020.